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Basi accesso alla rete.

L’Ufficio federale dei trasporti rilascia alle imprese l’autorizzazione a utilizzare la rete ferroviaria svizzera. Tali autorizzazioni si basano sulle disposizioni della Legge sulle ferrovie (Lferr) e sull’Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF). Segue una sintesi delle disposizioni più importanti:

  • le imprese ferroviarie che desiderano l'accesso alla rete hanno la loro sede in Svizzera o nell’Unione Europea;
  • l’accesso alla rete di imprese con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE è disciplinato dai relativi accordi bilaterali;
  • l’impresa possiede una concessione o una licenza per la gestione di treni ai sensi della Legge sulle ferrovie (Lferr);
  • la base finanziaria è garantita;
  • sussiste una copertura assicurativa di almeno 100 milioni di franchi svizzeri per ogni sinistro;
  • personale qualificato garantisce un esercizio sicuro;
  • i veicoli sono in linea con i requisiti legali per un esercizio sicuro;
  • si garantisce l’osservanza delle disposizioni di sicurezza sulle tratte percorse.

Il nostro obiettivo.

Garantiamo trasparenza nelle condizioni di accesso alla rete.
I nostri compiti principali: pubblicazione delle condizioni di accesso alla rete, stesura e pubblicazione del Network Statement, stipulazione di convenzioni di accesso alla rete, consegna alle imprese ferroviarie delle prescrizioni.

I nostri servizi.

Consulenza in materia di accesso alla rete, gestione contrattuale in riferimento all’accesso alla rete.

Condizioni generali di contratto di Infrastruttura FFS.

Convenzione sull'accesso alla rete ferroviaria (modello).