Basi accesso alla rete.
L’Ufficio federale dei trasporti rilascia alle imprese l’autorizzazione a utilizzare la rete ferroviaria svizzera. Tali autorizzazioni si basano sulle disposizioni della Legge sulle ferrovie (Lferr) e sull’Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF). Segue una sintesi delle disposizioni più importanti:
- le imprese ferroviarie che desiderano l'accesso alla rete hanno la loro sede in Svizzera o nell’Unione Europea;
- l’accesso alla rete di imprese con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE è disciplinato dai relativi accordi bilaterali;
- l’impresa possiede una concessione o una licenza per la gestione di treni ai sensi della Legge sulle ferrovie (Lferr);
- la base finanziaria è garantita;
- sussiste una copertura assicurativa di almeno 100 milioni di franchi svizzeri per ogni sinistro;
- personale qualificato garantisce un esercizio sicuro;
- i veicoli sono in linea con i requisiti legali per un esercizio sicuro;
- si garantisce l’osservanza delle disposizioni di sicurezza sulle tratte percorse.
Il nostro obiettivo.
Garantiamo trasparenza nelle condizioni di accesso alla rete.
I nostri compiti principali: pubblicazione delle condizioni di accesso alla rete, stesura e pubblicazione del Network Statement, stipulazione di convenzioni di accesso alla rete, consegna alle imprese ferroviarie delle prescrizioni.
I nostri servizi.
Consulenza in materia di accesso alla rete, gestione contrattuale in riferimento all’accesso alla rete.

